Art. 7.
(Disposizioni in materia di allevamento di cavalli per la competizione sportiva e per il trasporto degli equidi).

      1. All'attività diretta all'allevamento, all'addestramento e all'allenamento di cavalli per le competizioni sportive, se esercitata in connessione con l'azienda agricola, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
      2. Il reddito prodotto dall'attività di cui al comma i è determinato ai sensi degli articoli 32, comma 2, lettera b), 55, comma 2, lettera c), e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Fermo restando il rispetto delle misure eventualmente disposte per motivi di polizia veterinaria, i trasporti, a fini non commerciali, effettuati entro il territorio nazionale, di animali di specie equina e asinina effettuati per diporto, affezione o per uso sportivo, eseguiti da privati con mezzi propri, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute agli articoli 31 e 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. L'autorizzazione, di cui all'articolo 38

 

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del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente per i trasporti sopraindicati, ha validità per cinque anni.